La nuova sezione 729 della Norma CEI 64-8:2012 (7a edizione), è dedicata alle distanze minime nei passaggi tra quadri e tra quadri e pareti nei locali di sevizio, ed alla protezione contro i contatti diretti nei locali accessibili solo alle persone addestrate.
La norma stabilisce le distanze minime per consentire la corretta manutenzione e contemporaneamente, l’evacuazione del personale in caso di emergenza. In particolare, il nuovo allegato 729 A (Normativo), fornisce le seguenti indicazioni:
I passaggi devono essere larghi almeno:
– 70 cm tra il fronte di un quadro e il muro o tra quadro e quadro;
– 60 cm tra il muro e una parte sporgente del quadro (tipicamente i leveraggi degli interruttori);
– 50 cm tra le porte bloccabili in posizione aperta e verso gli interruttori estraibili in posizione completamente estratta.
Secondo la nuova Norma la porta di accesso al locale di una cabina deve avere larghezza minima di 70 cm e deve essere alta almeno 2 m. Si ricorda tuttavia che essendo un luogo di lavoro, si applica quanto previsto dal Dlgs 81/08, che nell’allegato IV, all’articolo 1.6.3. prescrive: “Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al punto 1.6.2., la larghezza minima delle porte è la seguente: quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80”.
I passaggi più lunghi di 10 metri, devono essere accessibili da entrambe le estremità. Se il locale è più lungo di 20 metri, deve avere due porte di accesso. Inoltre, in presenza di due accessi, un cartello deve indicare il verso di evacuazione. Le porte dei quadri e degli apparecchi di devono chiudere nel verso di evacuazione.
Nel prossimo articolo indagheremo le novità circa i locali a maggior rischio in caso di incendio.