Gazzetta n. 262 del 9 novembre 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 settembre 2016
Modalita’ di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
Vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di seguito decreto legislativo n. 102 del 2014, recante l’attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ed in particolare il comma 5 che dispone che le modalita’ per l’esecuzione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, di seguito decreto legislativo;
Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 come convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 12;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto 16 febbraio 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, recante l’aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (cd. Conto termico);
Visto il Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica, approvato con decreto 17 luglio 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2014, n. 176 e successivamente trasmesso alla Commissione europea in attuazione dell’art. 24, paragrafo 2 della direttiva 2012/27/UE;
Visto l’art. 17, comma 35 della legge 28 dicembre 2015, n. 209 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018, che prevede disposizioni semplificative ai fini dell’attuazione del programma di interventi previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e in particolare autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all’attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato il potenziale di efficientamento energetico degli immobili della pubblica amministrazione centrale;
Considerata la necessita’ di fornire alle amministrazioni centrali un’indicazione chiara circa le procedure per l’esecuzione del programma annuale di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili dalle stesse occupati;
Decretano:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina la predisposizione e l’attuazione dei programmi di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina in particolare:
a) le modalita’ di finanziamento;
b) le modalita’ e i criteri per l’individuazione e la selezione degli interventi ammessi al finanziamento;
c) la presentazione delle proposte di intervento e l’approvazione del programma di interventi;
d) le attivita’ di informazione e assistenza tecnica necessarie;
e) il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma.
3. Restano comunque esclusi dai programmi di cui al comma 1 gli interventi sugli immobili individuati dall’art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Art. 2
Risorse finanziarie
1. Alla realizzazione del programma di cui all’art. 1 sono destinate le risorse di cui all’art. 5, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 102 del 2014, nei limiti delle effettive disponibilita’.
Art. 3
Tipologia di interventi ammessi a finanziamento
1. Nell’ambito del programma di cui all’art. 1, accedono ai finanziamenti, nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo e limitatamente alle spese ammissibili di cui all’art. 4, i seguenti interventi di riqualificazione energetica, indicati dall’attestato di prestazione energetica o in apposita diagnosi energetica, pur se combinati o compresi in progetti di riqualificazione piu’ generale dell’immobile:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da est-sud-est a ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
f) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
g) installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione;
h) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
i) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
l) riqualificazione degli impianti di illuminazione;
m) installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
n) installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica;
2. Accedono altresi’ ai finanziamenti, gli interventi sugli immobili e sugli impianti non ricompresi al comma 1, purche’ gli stessi comportino una riduzione dei consumi di energia, a titolo non esaustivo, per l’illuminazione, il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti destinati ad uso di pubblico servizio degli immobili di cui all’art. 1.
3. Gli impianti di produzione di energia elettrica o termica sono ammissibili limitatamente al contributo per il soddisfacimento, per il medesimo vettore energetico, dell’effettivo fabbisogno dell’edificio per la climatizzazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione e la ventilazione, valutato nell’ambito di un bilancio energetico mensile.
4. Ai fini dell’accesso al finanziamento, devono essere rispettati i requisiti minimi di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, nonche’ ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernenti «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi negli edifici» e «Linee guida per la certificazione energetica degli edifici».
Art. 4
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili a finanziamento le spese, comprensive di IVA, strettamente connesse alla realizzazione degli interventi di efficienza energetica. A titolo non esaustivo, tali spese, comprendono la fornitura e la messa in opera del materiale, degli impianti e dei dispositivi per il monitoraggio, ivi comprese le relative opere edili, nonche’ le spese per l’avviamento e il collaudo. Tali spese comprendono altresi’ la demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi, nonche’ lo smontaggio e la dismissione degli impianti esistenti.
2. Sono altresi’ ammissibili le spese per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica, nonche’ di diagnosi energetiche ex-ante dell’edificio oggetto di intervento nel rispetto dei requisiti minimi previsti nell’allegato 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014, nonche’ per la realizzazione, subordinatamente alla realizzazione di progetti di efficientamento e comunque sino ad un massimo del 5% dell’importo totale del progetto, di programmi di formazione e informazione sulle norme comportamentali per il risparmio energetico, rivolti agli utilizzatori degli immobili oggetti di intervento.
3. Ai fini della definizione dell’importo del finanziamento riconosciuto per ciascun intervento, le spese ammissibili sono riconosciute sulla base delle evidenze fornite in sede di istruttoria tecnico-economica. Sara’ cura del proponente riproporzionare l’importo del finanziamento richiesto, sulla base delle eventuali integrazioni richieste.
4. Le proposte di intervento sono ammesse al finanziamento secondo l’ordine riportato nella graduatoria di cui all’art. 7, fino al 100 per cento della spesa esposta e rimasta a carico dell’Amministrazione proponente, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e tenendo conto di eventuali cofinanziamenti e altre risorse disponibili nel rispetto di quanto disposto dall’art. 11.
Art. 5
Contenuti minimi delle proposte di intervento
1. Le proposte di intervento presentate ai sensi dell’art. 6, a pena di inammissibilita’, comprendono, se dovuta, l’attestazione dell’avvenuto inserimento, ai sensi dell’art. 1, comma 387, della legge n. 147/2013, dei dati attraverso il portale IPer reso disponibile dall’Agenzia del Demanio, e contengono inoltre le seguenti informazioni:
a) attestato di prestazione energetica qualora il progetto di riqualificazione riguardi un immobile soggetto all’obbligo di cui all’art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni;
b) dati sulle superfici e sui volumi climatizzati, nonche’ sui consumi energetici forniti all’Agenzia del demanio nell’applicativo IPER;
c) accurata descrizione dell’edificio e degli impianti in esso presenti ante intervento, ivi compresi i dati sui consumi energetici annui rilevati per ogni vettore energetico, relativi alla superficie coperta e al netto delle superfici non adibite a pubblico servizio (es. alloggi di servizio);
d) descrizione dettagliata e accurata dell’intervento proposto, ivi incluse le caratteristiche dei componenti essenziali che costituiscono gli interventi di efficienza energetica e le opere strettamente connesse alla loro realizzazione;
e) caratteristiche tecniche dell’intervento, con particolare riguardo al risparmio energetico realizzabile, specificando i parametri di calcolo adottati e i sistemi di misura previsti per la quantificazione dei risparmi ex post;
f) asseverazione di un tecnico abilitato riportante indicazioni sul rispetto dei requisiti tecnici e ambientali minimi ai sensi dell’art. 3, comma 4, ivi compreso il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
g) elenco di eventuali autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento;
h) computo metrico del progetto nonche’ costi stimati per la realizzazione e la gestione dell’intervento;
i) valutazione del tempo di ritorno economico semplice dell’investimento;
l) modalita’ previste per l’esecuzione e la gestione dell’intervento ivi inclusa l’indicazione e la descrizione delle eventuali forme di cofinanziamento dell’intervento;
m) eventuale partecipazione alla realizzazione dell’iniziativa di una Esco o la stipula di un EPC e, in tal caso, la percentuale delle spese ammissibili di cui si richiede il finanziamento ai sensi del presente decreto;
n) tempi previsti per l’avvio e il completamento dell’intervento;
o) indicazione del responsabile del progetto di intervento, se diverso dal responsabile del procedimento di cui all’art. 5, comma 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014;
p) indicazioni sull’impatto ambientale, il grado di innovazione.
2. Il Ministero dello sviluppo economico o la cabina di regia di cui all’art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014, possono richiedere eventuali integrazioni istruttorie.
Art. 6
Modalita’ di presentazione delle proposte di intervento
1. Le proposte di cui all’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono trasmesse, esclusivamente in formato digitale, al seguente indirizzo: Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza, il nucleare – Divisione VII: Efficienza energetica e risparmio energetico – Via Molise, 2 – Roma, o a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: dgmereen. div07@pec.mise.gov.it, avendo cura di segnalare il nominativo e tutti i contatti del responsabile del procedimento di cui all’art. 5, comma 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
2. Le proposte, dovranno essere trasmesse, all’indirizzo e nelle modalita’ di cui al precedente comma 1, entro e non oltre i termini di cui all’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2014.
3. Ai fini del rispetto delle scadenze di cui all’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2014, fa fede la data di spedizione delle proposte come comprovata dal timbro postale o dalla ricevuta emessa all’atto dell’invio a mezzo di posta elettronica certificata.
Art. 7
Criteri di valutazione delle proposte di intervento
1. Le amministrazioni di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2014, nel caso avvalendosi del supporto tecnico fornito da ENEA e GSE ai sensi della medesima disposizione, definiscono una graduatoria annuale delle proposte di intervento presentate, secondo i seguenti criteri di valutazione:
a) minor valore del rapporto tra costo ammissibile totale del progetto, in euro, e risparmio energetico stimato nell’arco della vita tecnica dell’intervento, in kWh. A questo criterio e’ attribuito un peso del 60%;
b) ammontare, rispetto al costo ammissibile totale del progetto, di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi. A questo criterio e’ attribuito un peso del 30%;
c) minor tempo previsto per l’avvio ed il completamento dell’intervento. A questo criterio e’ attribuito un peso del 10%.
2. In caso di ex-aequo ai sensi dei criteri di cui al comma 1, costituiscono ulteriore fattore di priorita’:
a) gli interventi che prevedano la riqualificazione contestuale dell’involucro edilizio e degli impianti tecnici;
b) gli interventi che prevedano la riqualificazione di una pluralita’ di edifici.
3. In fase di istruttoria, e comunque prima della predisposizione del Programma di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2014, le proposte di intervento pervenute sono comunicate all’Agenzia del demanio, al fine di verificare, sulla base di quanto disposto dall’art. 5, comma 8 del suddetto decreto legislativo, in una logica di gestione unitaria, la presenza di interventi manutentivi sul medesimo immobile comunicati ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge n. 98/2011 e s.m.i. ovvero eventuali elementi di natura amministrativa ostativi alla realizzazione degli stessi interventi.
Art. 8
Progetti esemplari
1. Le proposte di intervento che riguardano contemporaneamente la riqualificazione dell’involucro e degli impianti tecnici di un edificio e che garantiscano un risparmio energetico rispetto ai consumi annuali ex-ante pari ad almeno il 50% e che rispettano i criteri ambientali minimi applicabili previsti dal decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono qualificati progetti esemplari e ad essi e’ concessa una priorita’ di finanziamento nella graduatoria di cui all’art. 7, comma 1, fino ad un ammontare di spesa massimo del 20% delle risorse annualmente disponibili.
2. I progetti di cui al comma 1 sono inseriti nella graduatoria di cui all’art. 7, comma 1, con ordine decrescente in relazione al minor valore del rapporto tra finanziamento erogato ai sensi del presente decreto, in euro, e risparmio energetico stimato nell’arco della vita tecnica dell’intervento, in kWh.
Art. 9
Approvazione ed esecuzione del programma
1. Entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del direttore generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il direttore generale DG-CLE del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della graduatoria di cui all’art. 7, e’ approvato il programma di cui all’art. 1, comma 1. Il suddetto programma e’ pubblicato sui siti internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, le attivita’ per la realizzazione degli interventi compresi nel programma di cui al comma 1 sono affidate ai Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il supporto delle Amministrazioni proponenti. Per tali fini, sono stipulate una o piu’ convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento ai sensi dell’art. 10, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Provveditorato per le opere pubbliche competente per territorio e la pubblica amministrazione proponente.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2 e tenuto conto di quanto previsto all’art. 17, comma 35 della legge 28 dicembre 2015, n. 209, il Ministero dello sviluppo economico puo’ affidare l’esecuzione degli interventi di cui al programma approvato ai sensi del comma 1, laddove insistano su edifici ricompresi nel Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all’art. 12 del decreto-legge n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., all’Agenzia del demanio che li gestisce con i Provveditorati per le opere pubbliche, con le modalita’ e gli strumenti previsti dal medesimo Sistema, previa assegnazione sui pertinenti capitoli di spesa 3905 e 7753, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, della copertura finanziaria occorrente a valere sulle risorse di cui all’art. 2. Per tali fini e’ stipulata apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia del demanio.
4. In deroga a quanto previsto al comma 2 e tenuto conto di quanto previsto all’art. 17, comma 35 della legge 28 dicembre 2015, n. 209, il Ministero dello sviluppo economico puo’ affidare l’esecuzione degli interventi di cui al programma approvato ai sensi del comma 1, che non ricadano nell’ambito di cui al comma 3, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il supporto delle Amministrazioni proponenti, previa assegnazione sul pertinente capitolo di spesa, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della copertura finanziaria occorrente a valere sulle risorse di cui all’art. 2. Per tali fini e’ stipulata apposita convenzione quadro tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. In ogni caso, per i progetti che prevedano la realizzazione dell’intervento tramite la stipula di un contratto EPC con una ESCO, limitatamente al finanziamento della quota indicata ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera m), e’ stipulata apposita convenzione tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento ai sensi dell’art. 10, comma 1, e l’Amministrazione proponente.
Art. 10
Modalita’ di erogazione del finanziamento
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, commi 3 e 4, i provvedimenti per l’erogazione delle somme di cui all’art. 2 e necessarie all’esecuzione del programma sono adottati dal Ministero dello sviluppo economico o dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell’ambito delle rispettive dotazioni e con le modalita’ di cui al presente articolo, riferite alle singole proposte di intervento approvate e secondo criteri di riduzione degli oneri amministrativi.
2. Le convenzioni di cui all’art. 9, comma 2, disciplinano in particolare:
a) i tempi di esecuzione degli interventi;
b) le modalita’ di erogazione per l’espletamento delle attivita’ necessarie alla progettazione, all’affidamento, alla conduzione e al collaudo dei lavori;
c) la possibilita’ di erogazione di un acconto all’avvio dei lavori non superiore al 10% delle spese finanziate;
d) l’erogazione per stato avanzamento lavori, sulla base dei provvedimenti di liquidazione adottati dai soggetti affidatari di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 9, fino all’80% dell’importo ammesso; l’erogazione del residuo 20% a fronte del collaudo favorevole dell’intervento e della verifica del risparmio ottenuto;
e) la disciplina delle varianti in corso d’opera in conformita’ a quanto stabilito in materia dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e dalle altre disposizioni legislative applicabili;
f) gli obblighi connessi al monitoraggio e alle modalita’ di comunicazione dell’esecuzione dell’intervento all’Agenzia del demanio ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011;
g) le modalita’ di comunicazione e rendicontazione delle spese sostenute;
h) le modalita’ di comunicazione delle informazioni dei risultati raggiunti;
i) le condizioni che possono determinare la revoca del contributo.
3. Nei casi di cui all’art. 9, comma 2, l’istruttoria e i provvedimenti di liquidazione delle spese di cui al comma 2 sono adottati dai Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da questi trasmessi all’Amministrazione competente per l’adozione del relativo provvedimento di autorizzazione ai pagamenti.
4. Le convenzioni di cui all’art. 9, commi 3 e 4, disciplinano in particolare:
a) l’entita’ delle risorse da erogare;
b) la modalita’ di affidamento, di esecuzione e i tempi per il completamento degli interventi;
c) l’erogazione di acconti all’avvio dei lavori, per stato avanzamento lavori, nonche’ l’erogazione dei saldi a fronte dei collaudi favorevoli degli interventi;
d) la disciplina delle varianti in corso d’opera in conformita’ a quanto stabilito in materia dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e dalle altre disposizioni legislative applicabili;
e) gli obblighi connessi al monitoraggio e alle modalita’ di comunicazione dell’esecuzione dell’intervento all’Agenzia del demanio ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011;
f) le modalita’ di comunicazione e rendicontazione delle spese sostenute e delle informazioni sui risultati di efficienza e di risparmio energetico raggiunti;
g) la disciplina delle verifiche e dei controlli sugli interventi finanziati;
h) le condizioni che possono determinare la revoca del contributo.
Art. 11
Cumulabilita’ con altri incentivi pubblici
1. Gli interventi finanziati nell’ambito del programma annuale di cui all’art. 9 possono accedere ad altri incentivi nazionali, regionali e comunitari sino alla copertura massima del 100% della spesa complessivamente sostenuta e rimasta a carico dell’Amministrazione proponente.
Art. 12
Raccolta dati e monitoraggio
1. La cabina di regia, istituita ai sensi dell’art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014, con il supporto tecnico fornito da di ENEA e GSE, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014, assicura il coordinamento e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma annuale e dell’obiettivo di cui all’art. 1, anche sulla base dei dati che le pubbliche amministrazioni centrali e le imprese fornitrici di energia comunicano ai sensi dell’art. 5, commi 14 e 15, del menzionato decreto legislativo.
2. La cabina di regia, con il supporto di ENEA e GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, predispone un rapporto sullo stato di conseguimento dell’obiettivo di cui all’art. 1, e aggiorna, con il supporto dell’Agenzia del demanio, l’inventario redatto ai sensi dell’art. 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicano il rapporto di cui al comma 2 sul proprio sito internet.
Art. 13
Verifiche e controlli
1. Le attivita’ di controllo sui progetti finanziati, effettuate tramite verifiche documentali e/o ispezioni in situ, salvo quanto diversamente disposto dalle convenzioni di cui all’art. 10, comma 4, sono svolte dal Ministero responsabile dell’erogazione delle risorse di cui all’art. 2, anche attraverso il supporto di ENEA, GSE e ISPRA, selezionando i progetti attraverso un metodo a campione, per un totale non inferiore al 10 per cento delle richieste approvate.
2. Nel caso sussistano, nell’ambito dei controlli di cui al comma 1, violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione del finanziamento, il Ministero competente dispone la revoca del finanziamento ai sensi dell’art. 14.
3. Le attivita’ di verifica e controllo di cui al presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dalle convenzioni di cui all’art. 10, comma 4, sono finanziate, a valere sulle risorse di cui all’art. 2, dal Ministero competente per l’erogazione dei finanziamenti, come individuate nel programma di cui all’art. 9.
Art. 14
Revoca del finanziamento
1. Il finanziamento concesso e’ revocato in caso di:
a) violazione di una delle prescrizioni indicate nelle convenzioni di cui all’art. 10;
b) violazione della normativa in materia di appalti pubblici e di affidamento;
c) accertamento della non corrispondenza del progetto di riqualificazione energetica, a seguito delle verifiche di cui all’art. 13, alle caratteristiche, agli obiettivi e alle finalita’ che ne avevano determinato l’ammissione al finanziamento.
2. La revoca del finanziamento comporta il recupero di tutte le risorse erogate. Il Ministero erogante puo’ disporre la revoca parziale del finanziamento qualora le inosservanze e le violazioni riscontrate afferiscano soltanto a parte dell’intervento tale da non pregiudicarne la valenza nella sua interezza.
Art. 15
Rinuncia al finanziamento
1. La rinuncia al finanziamento deve essere comunicata con raccomandata A/R al Ministero che ha adottato il provvedimento di cui all’art. 10, comma 1, o, nei casi di applicazione dell’art. 9, commi 3 e 4, al Ministero dello sviluppo economico.
2. La rinuncia determina la decadenza dall’assegnazione del finanziamento a partire dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma. Eventuali somme gia’ percepite a titolo di acconto devono essere restituite.
Art. 16
Informazione, formazione ed assistenza tecnica
1. Nell’ambito del programma di informazione e formazione di cui all’art. 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l’ENEA, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, presenta alla cabina di regia un programma dedicato alla formazione dei responsabili della manutenzione e dell’efficientamento energetico degli immobili della pubblica amministrazione centrale.
2. L’ENEA assicura alle pubbliche amministrazioni centrali il supporto informativo necessario alla predisposizione dei progetti di cui al presente decreto. A tal fine, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, rende disponibili sul proprio sito istituzionale i riferimenti della struttura operativa incaricata di svolgere tale attivita’ di supporto.
3. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’ENEA e il GSE predispongono linee guida alla presentazione dei progetti e le sottopone all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A seguito della suddetta approvazione, da rilasciarsi entro 15 giorni, le linee guida sono pubblicate sui siti istituzionali dei Ministeri succitati e dell’ENEA.
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2016
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2566