Ho effettuato un progetto di un impianto rivelazione incendi in un centro medico ambulatoriale dove sono inseriti luoghi di tipo 0 e 1, prevedendo all’interno degli ambienti ad uso medico, come richiesto dalla norma, rivelatori di fumo in ambiente e nel controsoffitto con i relativi segnali (specule) nel corridoio. Il collaudatore pretende i segnali (specule) anche all’interno dell’ambiente ad uso medico.
Visto che la sua definizione è “lo dice la norma” ma non definisce il punto della norma (che io non sono riuscito a trovare), chiedo se esiste veramente un punto della norma che prescrive tale intervento e se sì quale è il punto o se è una richiesta “personale” del collaudatore?
Per. Ind. Maurizio Bisin
Il riferimento normativo è UNI 9795 Ottobre 2013.
Si riporta il testo degli articoli 5.2.5. e 5.26 ove si riportano le prescrizioni per la segnalazione luminosa dei rivelatori posti sopra i controsoffitti (art. 5.2.6)
Di fatto l’installazione di segnalazioni luminose di riporto del funzionamento del singolo rivelatore come detto al secondo allinea dell’art. 5.2.5 …”..in prossimità degli accessi..” permette di realizzare gli impianti di più locali non contigui su più zone.
Nell’art. 5.2.6 viene richiesto di individuare in modo semplice e senza incertezze quali e dove sono i rivelatori intervenuti.
Se nel controsoffitto del corridoio che collega i singoli locali sono installati dei rivelatori sarà necessario identificare quali “specule” si riferiscono ai rivelatori dei singoli locali e quali a quelli corridoio.
L’indicazione deve essere possibile sia in loco (a mezzo di numeri, lettere o codici) e sulla planimetria di progetto al fine di facilitare le operazioni di manutenzione:
5.2.5 PiĂą locali non possono appartenere alla stessa zona, salvo quando siano contigui e se:
– il loro numero non è maggiore di 10, la loro superficie complessiva non è maggiore di 600 m2 e gli accessi danno sul medesimo disimpegno;
oppure
– il loro numero non è maggiore di 20, la loro superficie complessiva non è maggiore di 1 000 m2 e in prossimitĂ degli accessi sono installati segnalatori ottici di allarme chiaramente visibili, che consentono l’immediata individuazione del locale dal quale proviene l’allarme.5.2.6 I rivelatori installati in spazi nascosti (sotto i pavimenti sopraelevati, sopra i controsoffitti, nei cunicoli e nelle canalette per cavi elettrici, nelle condotte di condizionamento dell’aria, di aerazione e di ventilazione, ecc.) devono appartenere a zone distinte. Deve inoltre essere possibile individuare in modo semplice e senza incertezze dove i rivelatori sono intervenuti. Si deve prevedere localmente una segnalazione luminosa visibile.
Nota Vedere anche punto 5.4.4.6.
Ad integrazione di quanto indicato all’art. 5.2.6 la norma invia all’art. 5.4.4.6 di cui riportiamo il testo:
5.4.4.6 Ad integrazione di quanto specificato nel punto 5.2.6, se i rivelatori non sono direttamente visibili (per esempio: rivelatori sopra il controsoffitto, nei canali di condizionamento, all’interno dei macchinari, ecc.), si deve prevedere una segnalazione luminosa in posizione visibile in modo che possa immediatamente essere individuato il punto da cui proviene l’eventuale allarme.
Non vi è quindi, dalla combinata lettura degli articoli soprariportati, un obbligo normativo di installare la segnalazione luminosa del rivelatore posto nel controsoffitto all’interno del locale.
Anzi detta segnalazione deve essere posta in “…posizione visibile..”, quindi è logicamente (e tecnicamente) più corretto, date le condizioni sopra riportate, ubicarla all’esterno del locale ovvero nel corridoio ove la segnalazione luminosa è comunque visibile (agli addetti, al personale di sorveglianza, al personale di manutenzione) anche nella condizione di locale chiuso.
A conferma dei criteri indicati si deve anche fare riferimento al Decreto Ministeriale 18 settembre 2002:
Decreto 18 settembre 2002
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private
Dove al Capitolo 8 Articolo 8.2 comma 5 si indicano i criteri di installazione dei rivelatori nelle camere di degenza e nelle aree non direttamente visibili:
5. I rivelatori nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi.
E alle successive variazioni ed integrazioni ovvero all’ Allegato II del DM 25.03.2015 Capitolo 37.5:
37.5. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio
37.5.1 – Rivelazione e segnalazione
5. I rivelatori istallati in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi.
oppure:
28. IMPIANTO DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME
Nei locali adibiti a depositi e servizi generali di cui al punto 26.1 e nei locali ubicati oltre il primo piano interrato, deve essere prevista l’installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. L’impianto deve essere progettato, installato e gestito a regola d’arte in conformità alla normativa vigente.
Ove non sono indicate specifiche prescrizioni per i rivelatori ma si rinvia alla regola dell’arte in conformità alla normativa vigente, ovvero alla UNI 9795.