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È attivo dalla pubblicazione della piattaforma online, avvenuta lo scorso gennaio con una dotazione di oltre un miliardo di euro, il nuovo incentivo per favorire un salto di qualità delle strutture ricettive italiane. Si chiama FRI-Tur (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo). L’incentivo è promosso dal Ministero del Turismo e gestito dalla piattaforma Invitalia.

Investimento 4.2
“Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche”
La crisi pandemica del Covid-19 ha reso ancora più urgente la necessità di affrontare una serie di “nodi irrisolti” del sistema turistico italiano, dalla frammentazione delle imprese turistiche, alla progressiva perdita di competitività in termini di qualità degli standard di offerta, età delle infrastrutture ricettive, capacità di innovare e cura dell’ambiente.
Di conseguenza, l’investimento è destinato a una pluralità di interventi:
1) Credito fiscale (530 milioni): per aumentare la qualità dell’ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale (fonti rinnovabili a minor consumo energetico) alla riqualificazione e all’aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive italiane. Verrà prevista una percentuale di Fondo perduto per incentivare gli investimenti in un periodo complesso come quello post-Covid;
2) Fondo di Fondi BEI (Turismo Sostenibile 748 milioni): Fondo ad effetto leva 1:3 capace di generare più di due miliardi di investimenti nelle aree: a) del turismo di montagna sia per infrastrutture sia per servizi ricettivi; b) del settore Business e dell’offerta turistica top quality; c) nel turismo sostenibile e nell’upgrade dei beni mobili e immobili connessi all’attività turistica. Il Fondo può raccogliere capitale attraverso la partecipazione ad iniziative delle istituzioni finanziarie europee per concedere crediti agevolati al settore turistico;
3) Potenziamento del Fondo Nazionale del Turismo (150 milioni) destinato alla riqualificazione di immobili ad alto potenziale turistico, in particolare degli alberghi più iconici, al fine di valorizzare l’identità dell’ospitalità italiana di eccellenza, e favorire l’ingresso di nuovi capitali privati, altri fondi pubblici;
4) Sezione Speciale Turismo del Fondo Centrale di Garanzia (358 milioni) per facilitare l’accesso al credito per gli imprenditori che gestiscono un’impresa esistente o per i giovani che intendono avviare una propria attività;
5) Partecipazione del MiTur al capitale del Fondo Nazionale del Turismo, un fondo di fondi real estate con l’obiettivo di acquistare, rinnovare e riqualificare strutture alberghiere italiane (1.500 camere d’albergo), tutelando proprietà immobiliari strategiche e di prestigio e sostenendo ripresa e crescita delle catene alberghiere operanti in Italia, soprattutto nelle regioni meridionali.

Gli interventi (che devono essere compresi tra 500.000 e 10 milioni di euro), devono riguardare la sostenibilità e la digitalizzazione, la riqualificazione energetica e antisismica, l’eliminazione delle barriere architettoniche, gli interventi di manutenzione straordinaria, la realizzazione di piscine termali, l’acquisto o il rinnovo di arredi.

L’incentivo, Misura M1C3 investimento 4.2.5 del PNRR, è previsto nell’ambito del sistema di fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche, di titolarità del Ministero del turismo. Si rivolge, tra gli altri, ad alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, strutture ricettive all’aria aperta, porti turistici, imprese del settore fieristico e congressuale. Gli interventi devono essere completati entro il 31 dicembre 2025.

Sono previste due distinte forme di agevolazione:
contributo diretto alla spesa, concesso dal Ministero del Turismo;
finanziamento agevolato, concesso da Cassa Depositi e Prestiti.
Entrambe le agevolazioni verranno concesse sulla base della valutazione dei progetti affidata a Invitalia.

Al finanziamento agevolato dovrà essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca che aderisce all’apposita convenzione firmata da Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti. Si prevede, pertanto, un ulteriore apporto di 600 milioni di euro da parte del mondo bancario, pari alla somma stanziata per il finanziamento agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti, che porta la dotazione complessiva della misura a quasi 1,4 miliardi di euro.

Fondo rotativo imprese per investimenti di sviluppo nel turismo

L’articolo 3 del DL 152-2021 da un lato concede contributi diretti tramite il Fondo per gli investimenti nel settore turistico, dall’altro, per la quota di investimenti non assistita dal contributo diretto il decreto prevede la concessione di finanziamenti agevolati fino a 15 anni, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.

Art. 3 – Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo
1. Per l’attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilita’ ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4.

2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui all’articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprieta’ delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attivita’ imprenditoriale.

3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e’ concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

4. A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, e’ prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi dell’articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.

5. Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall’articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

Bonus digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator

Un ulteriore strumento del Recovery riguarda un bonus fiscale per le imprese turistiche con i codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12, con una dotazione di 98 milioni di euro. Si tratta dell’investimento 4.2.2 della M1C3 del PNRR, chiamato DIGITOUR – “Credito d’Imposta Agenzie di Viaggio e Tour Operator” sostiene gli investimenti in sviluppo digitale di agenzie di viaggio e tour operator.

Il Fondo dei fondi BEI per il turismo

Fondo Tematico dedicato al settore del Turismo, nell’ambito del Fondo di Fondi “Ripresa e Resilienza Italia” (art. 8 D.L. 152/2021), gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e operato tramite Intermediari Finanziari. Il Fondo Tematico è finalizzato al supporto di progetti e/o investimenti di imprese private operanti nel settore del turismo.

Dal 15 marzo 2023 al 30 giugno 2025 (salvo completo assorbimento delle risorse del Fondo Tematico Turismo antecedente a tale data), le richieste di finanziamento, complete di una descrizione dell’investimento e/o progetto e di una indicazione di fabbisogno finanziario, nonché di ogni altra documentazione indicata nelle apposite schede approntate dagli Intermediari Finanziari, possono essere presentate on line agli Intermediari Finanziari medesimi, tramite seguenti indirizzi web: https://fondoturismosostenibile.finint.com/, http://www.equiterspa.com/advisory/fondo-turismo/ o https://bcc.gruppobcciccrea.it/Imprese/fondotematicoturismosostenibile.html.

SOGGETTI BENEFICIARI
◆ Imprese turistiche private;
◆ Imprese private che, in relazione a specifici progetti o investimenti nell’ambito del settore turistico, erogano o intendono erogare servizi e/o forniture, prestano o intendono prestare beni o gestiscono o intendono gestire infrastrutture connesse all’esercizio dell’attività turistica o poste a servizio delle professioni turistiche e/o dell’offerta turistica.

OGGETTO
I prodotti finanziari a valere sul Fondo Tematico – prestiti, investimenti in equity e supporto quasi-equity – saranno volti al finanziamento delle seguenti tipologie di iniziative:
◆ la creazione, il rinnovo, l’ammodernamento e il miglioramento di strutture ricettive e infrastrutture per il turismo (compresi, tra l’altro, i siti culturali e ricettivi pubblici e privati, i parchi, i parchi ricreativi, gli impianti sportivi, le strutture turistiche montane e gli impianti sportivi di montagna);
◆ lo sviluppo di interventi nel turismo sostenibile e connessi alla transizione verde;
◆ lo sviluppo di interventi di digitalizzazione dei processi e/o dell’offerta e in formazione/miglioramento delle competenze del personale;
◆ soluzioni di mobilità pulita, sostenibile e connessa per il turismo.

Almeno il 50% delle risorse del fondo tematico sarà dedicato agli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico.
Le iniziative eleggibili al supporto del Fondo Tematico dovranno essere sostenibili (anche sotto il profilo economico-finanziario) e in linea con gli obiettivi e le priorità strategiche (incluso il rispetto del principio “do no significant harm”).

OBIETTIVI E FINALITÀ
Gli obiettivi del Fondo Tematico sono concepiti nel contesto del PNRR italiano e in particolare nell’ambito della “missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura “, investimento 4.2, che mira, tra l’altro, a promuovere gli investimenti in infrastrutture e servizi turistici strategici, a rinnovare l’ecosistema del turismo e a promuovere il turismo locale e sostenibile.

Il sostegno finanziario fornito dal fondo tematico deve mirare a:
◆ sostenere gli investimenti innovativi a favore della transizione digitale;
◆ aumentare l’offerta di servizi al turismo;
◆ incoraggiare i processi di aggregazione delle imprese.

Altre misure previste dal PNRR

Infine il Parlamento ha introdotto anche due nuove misure: un Fondo per gli esercizi di ristorazione e una proroga per i Distretti turistici al 31 dicembre 2023, termine per la loro delimitazione. I Distretti sono infatti istituiti su proposta delle imprese di una data area, al fine di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto e di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi.

Il “superbonus alberghi”

Il decreto PNRR disciplina anche il “superbonus alberghi”, un credito di imposta dell’80% a sostegno delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle strutture. Gli interventi agevolati vanno dalla riqualificazione energetica a quella antisismica, dall’eliminazione delle barriere architettoniche alla realizzazione di piscine termali, dall’innovazione digitale al restauro e alla ristrutturazione edilizia.

Per il superbonus alberghi il decreto Recovery stanzia 500 milioni di euro, la misura prevista dall’investimento 4.2.1 della Misura M1C3 del PNRR.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta dell’80% combinato con un contributo a fondo perduto, destinato a coprire le spese sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024. Al credito d’imposta si aggiunge poi un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 40.000 euro.

L’importo può essere aumentato in questi casi:
– Se previste spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica per almeno il 15% dell’importo totale. Aumento fino a ulteriori 30.000 euro.
– Se il destinatario ha i requisiti per accedere ai benefici per l’imprenditoria femminile o quella giovanile. Aumento fino a ulteriori 20.000 euro.
– Se l’impresa ha sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Aumento fino a ulteriori 10.000 euro.
– Gli incentivi sono erogati fino a esaurimento delle risorse stanziate (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una riserva del 50% per gli investimenti di riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande.
Il decreto inoltre prevede che, per le spese ammissibili non coperte dagli incentivi, si possa accedere anche al Fondo nazionale per l’efficienza energetica che concede un finanziamento a tasso agevolato, a condizione però che almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.

Destinatari
Il Superbonus dell’80%, e il relativo contributo a fondo perduto, sono riconosciuti a:
– imprese alberghiere;
– strutture che svolgono attività agrituristica;
– strutture ricettive all’aria aperta (campeggi);
– imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi:
– stabilimenti balneari
– complessi termali
– porti turistici
– parchi tematici
A queste si aggiungono anche le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali ammesse all’incentivo.

Interventi ammessi
Sono ammissibili all’incentivo (art. 1, comma 5 del D.L. n. 152/2021):
– interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture (ecobonus) indicati all’art. 2 del Decreto MiSE 6 agosto 2020, c.d. Decreto requisiti tecnici ecobonus;
– interventi di riqualificazione antisismica (sismabonus) indicati all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del d.P.R. n. 917/1986, c.t. TUIR;
– interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, intese come:
– gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
– gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
– la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
– interventi edilizi funzionali a quelli di ecobonus, sismabonus ed eliminazione delle barriere architettoniche:
– manutenzione straordinaria;
– restauro e risanamento conservativo;
– ristrutturazione edilizia;
– installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;
– realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi agli stabilimenti termali (art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323);
– interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale;
– l’acquisto di mobili e componenti di arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ai primi 5 interventi indicati in precedenza e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell’ammortamento degli stessi.

Gli interventi, a pena decadenza dell’incentivo, devono:
– riguardare, laddove per essi siano previste opere edili-murarie e impiantistiche, fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso delle attività dei soggetti beneficiari;
– essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione dell’istanza;
– recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto dell’agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala;
– iniziare entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari;
– essere conclusi entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi. Tale termine è prorogabile, su richiesta, fino ad un massimo di 6 mesi, fermo restando che gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre il 31 dicembre 2024.