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impianti elettriciAi sensi del D.M. n. 37/2008 gli impianti elettronici sono soggetti ad obbligo di progettazione del professionista abilitato “quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione”. Cosa si intende per coesistenza? Secondo alcuni si limata alla mera collocazione nella medesima cassetta dei due impianti; pertanto, se sono collocati in cassette separate e distinte, non vi è obbligo di progettazione, anche se l’unità immobiliare è servita da un impianto elettrico soggetto ad obbligo di progettazione da parte del professionista abilitato.

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impianti elettriciSecondo l’articolo 5 del decreto 37/08 il progetto da parte di un professionista di un impianto elettronico è obbligatorio quando coesiste con un impianto elettrico con obbligo di progettazione. Non specifica null’altro:

Art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

L’interpretazione prospettata dal lettore, a nostro parere, non è condivisibile: come si possono considerare “non coesistenti“? Da dove sono alimentati? Ricordiamo inoltre che il progetto è sempre obbligatorio, secondo il decreto. Solo che sotto i definiti limiti dimensionali il firmatario può essere il responsabile tecnico di impresa installatrice (progettino e progettone).