L’ENEA, agenzia nazionale per le nuove tecnologie l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha aggiornato la scorsa settimana alcune sezioni del portale efficienzaenergetica.acs.enea.it, dedicato alle detrazioni del 65%. In particolare sono stati inseriti dei vademecum per l’ottenimento dei bonus recentemente prorogati per tutto il 2014.
Ogni vademecum è costituito da una scheda nella quale sono riportati gli aspetti salienti della procedura, dai requisiti generali dell’intervento al riassunto della documentazione tecnica da esibire o inviare.
Sono a disposizione sette vademecum: Serramenti e infissi, caldaie a condensazione, caldaie a biomassa, pannelli solari, pompe di calore, coibentazione pareti e coperture, riqualificazione globale.
Ecco a titolo di esempio, quello sui pannelli solari:
REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:
· alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
· deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
· in caso di demolizione, dal 21 agosto 2013, qualora l’intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come “ristrutturazione edilizia” (ossia l’immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del D.M.1444/68), si ritiene agevolabile la ricostruzione dell’immobile con il solo rispetto della volumetria di quello preesistente;
· in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.
N.B. Nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (ossia, edifici esistenti con superficie utile superiore a 1.000 mq, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro o edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione), come riportato al comma 4 dell’Art.11 del D. Lgs. 28/2011, “gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del decreto stesso, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi”.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
a. i pannelli solari s’intendono agevolabili per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
b. i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni;
c. gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni;
d. i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato.
Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera;
e. l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti;
f. nel caso di pannelli solari autocostruiti, in alternativa a quanto disposto ai punti b) e d), può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
ALTRE OPERE AGEVOLABILI:
assicurate le condizioni su esposte:
· i pannelli solari s’intendono agevolabili anche ad integrazione dell’impianto per la climatizzazione invernale esistente.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
· asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra.
N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:
sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005); esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:
1) di tipo “amministrativo”:
· fatture relative alle spese sostenute;
· ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
· ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale;
2) di tipo “tecnico”:
· schede tecniche;
· originale dell’Allegato F inviato all’ENEA firmato (dal tecnico e/o dal cliente);
b) documentazione da trasmettere all’ENEA:
esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2013: https://finanziaria2013.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere: (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°70 e si seguano le procedure in essa riportate)
· Scheda descrittiva dell’intervento (allegato F al “decreto edifici”), che può anche essere redatto dal singolo utente.
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
· Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.